Cessione dei crediti e deducibilità fiscale, necessità per l'impresa, vantaggi per l'imprenditore Problematica generale L'attuale economia, e gli scambi
commerciali sono fondati in modo quasi esclusivo sul pagamento dilazionato, e
comunque in assenza di contante, i crediti che ne derivano, cagionano una
problematica tanto più difficile quanto meno sono incisive le azioni legali e
le leggi per costringere il debitore ad adempiere. Ciò per cui i crediti non onorati, aggravano la conduzione imprenditoriale costringendo ad una vera e propria seconda gestione, con ovvie implicazioni di tipo civile e fiscale. Dispendi di energie e di altro denaro. Quando peggio ancora concorrono a concretizzare un bilancio annacquato o non trasparente, che in caso di bancarotta puo' rendere fraudolenta la procedura concorsuale, con gravi responsabilità patrimoniali e penali, per amministratori e sindaci delle società. I crediti in genere rientrano tra i c.d.
"beni fungibili" infatti possono essere oggetto di autonomo
trattamento, vendita, cessione, scambio, ecc, manifestazioni di volontà
produttrici di effetti civili e fiscali, vantaggi e/o svantaggi per 1'impresa. In generale, però essi, per essere
movimentati devono essere sollecitati da un interesse, da parte
dell'imprenditore, interesse che tanto è maggiore, quanto è immediato il
vantaggio diretto o indiretto che ne deriva. Comunque ci deve essere una
sollecitazione, verso un risultato positivo, quindi produttore di utilità. La rapida connessione di fatti economici,
generano vantaggio solo quando sono genuini e puri, sia sotto 1'aspetto civile
che fiscale, evitando nella maniera più assoluta che eventuali carenze
procedurali o di forma possano produrre anche risvolti penali. L'imprenditore deve essere particolarmente
attento su questo terreno che per sua varietà non gli è congeniale. Egli non sempre si muove con 1a opportuna
agilità tra i prodotti di tipo finanziario, per: -
l'applicazione delle relative normative; -
la corretta procedura da seguire;[1] -
la scelta dell'interlocutore; L'analisi
che qui ci occupa riguarda i vantaggi anche di tipo fiscale derivanti dalla
cessione di crediti, dubbi, inesigibili, o irrimediabilmente perduti. Sotto
1'aspetto della dottrina ragionieristica, occorre formalizzare una vera e
propria insussistenza di attivo, perché essa possa essere attratta al conto
economico e: -
Riequilibrare la valutazione del conto Crediti V/Clienti[2] -
Incidere sul reddito o imponibile fiscale. NORMATIVA CIVILE I1
credito é un prodotto di tipo finanziario, la sua gestione è una attività come
si è detto innanzi con qualità fungibili, quindi il credito può essere trattato
autonomamente per la sua cessione, e la trasformazione a vantaggio per
limpresa. Molteplici
forme può assumere la trattazione indiretta dei crediti, tanto che i titoli
rappresentativi dello stesso, sono normalmente oggetto di cessione, (mediante
girata) o anche di azioni giudiziarie (pignoramento, esecuzioni giudiziarie
ecc.) Nella
fattispece cinteressa, la trattazione della cessione. Tale
istituto giuridico é regolato dagli artt. 1260 e seguenti del nostro Codice Civile,
che testualmente recita: "Il creditore può trasferire a titolo
oneroso, o gratuito il suo credito anche senza il consenzo del debitore" Inoltre,
i crediti anche se irrecuperabili vanno esposti nell'attivo del bilancio
secondo il codice civile (art.2425 punto sei) e devono essere valutati
prudenzialmente secondo il loro presumibile valore di realizzo. Va
detto immediatamente che il valore del credito può variare, anche discostandosi
dal suo valore facciale, tant'è che può essere ceduto anche a; titolo gratuito,
oppure a prezzo di codice civile, per dare lonerosità alla cessione, da
valutarsi rispetto alla sua probabilità di recupero. Anche
una lira potrebbe rappresentare quellonerosità che lo rende valida la
cessione e fiscalmente deducibile. Va
inoltre immediatamente precisato che la cessione gratuita si avvicina
pericolosamente alla liberalità, che non è fiscalmente deducibile. Ció
per cui sarebbe facile per l'imprenditore, poter fare una riduzione dei valori
proprio di quei crediti, che i fatti e le circostanze li classificano tra
quelli di difficile realizzo o proprio perduti, se non intervenisse la norma
fiscale, che pretende la prova della perdita che con 1'incontro di due volontà,
suffragate da un contratto, la richiesta prova si manifesta in modo certo e
definitivo[3],
rientrante nella fattispece (legge 350 Codice Ccivile) che a seconda del suo
contenuto può essere definitivo (Art. 1260) o soggetto a condizioni,(Art 1353). La
cessione definitiva é quella che cinteressa, atteso che concretizza lo spoglio
totale, irrevocabile ed irreversibile del bene finanziario (credito), meglio
conosciuta come cessione "Pro-Soluto". La
cessione soggetta a condizione; Qalunque sia la condizione sospensiva, non
genera ovviamente lo spoglio totale, pro-solvendo. Tale
cessione non è ficalmente rilevabile, ai fini della deduzione dal reddito e
quindi non interessa questa trattazione. NORMATIVA FISCALE Considerato
che 1'operazione, viene posta in essere per valutare nella maniera più
trasparente possibile il bilancio, per dare la dimostrazione a chi dovesse
giudicare il nostro operato di amministratori di società, di trovarsi a
cospetto di un bilancio redatto da un buon padre di Famiglia. Le
norme civili, fiscali e penali sono molto intransigenti in presenza di bilanci
annacquati con crediti verso clienti, i quali in larga misura non sono
esigibili, quindi con i bilanci FALSI. Peggio
ancora se è possibile dimostrare che lirrecuperabilità del credito era
conosciuta dallamministratore. Una
volta riequilibrato il bilancio per godere del ritorno dimposte dirette pagate
in eccesso, occorre prestare particolare attenzione alla formalizzazione
dell'atto ed alla sua finalizzazione. Per
quanto riguarda le imposte dirette vanno visti gli Artt. 56,57,66, e 74 de1 DPR
597, Irpef le connessioni ai fini Irap ed Irpeg, per gli opportuni
rimandi.(Artt.66 e 71 del nuovo T.U.I.D.). I1
fisco consente tre strade per la deducibilità delle perdite su crediti: -
La prima, più applicata è quella della creazione del c.d. fondo
svalutazione crediti, cui è consentito di addebitare al conto profitti e
perdite annualmente una certa percentuale (max 0,5%) fino al raggiungimento del
5% di tutti i crediti (art 66) (dal O1 Gennaio 1988 art.7l.)[4] -
La seconda, quella che sta diventando per così dire attuale; E la
cessione a prezzo vile del credito irrecuperabile, o in parte recuperabile in
epoca tale che la perdita di potere di acquisto lo renda peggio che perduto,
quale risulta da prove documentate (R.M. 9/124 del 06 agosto 1976).[5] -
Chiusura della procedura concorsuale.[6] La
correttezza fiscale dell'operazione trova conferma nella risoluzione
ministeriale n°9/634, 13 marzo 1982. In
sostanza il credito deve essere in pectore" inutilizzabile, o produttore
di spese e costi (legali, interessi, ecc.) altrimenti si incorre nella c.d.
simulazione (art.1414 e 1417 del codice civile) che se invocata dal fisco, in
sede di accertamento, porrebbe nel nulla 1'operazione. (Salvo esito
contenzioso) Quindi
occorre una cessione "Pro-Soluto" a titolo oneroso anche se a prezzo
vile, ad un opportuno interlocutore (vale a dire autorizzato dalla competente
Autorità Giudiziaria) La
perdita derivate dal credito ceduto deve tener conto di quanto è stato già
accantonato al fondo svalutazione crediti (ove sia presente tale fondo) e
quindi per la sua deducibilità si tiene conto solo della differenza. Infatti
1'importo del fondo che è già stato spesato al conto perdite e profitti, e si
realizzarebbe una duplicazione, fiscalmente non corretta. In
pratica va detto che si deve realizzare una ipotesi tale da fare una scelta di
convenienza per 1impresa, quindi essa (la cessione) deve pervenire al maggior
risultato economico (R.M.9/517 del 6 Settembre 1980, alla lettera 'c'), nonchè
deve avere i presupposti della inevitabilità della involontarietà e della
inerenza, (R.M. 9/1116 del 1° Settembre 1980, decisione della commissione
centrale n°51160 del 17 Maggio 1962; la Cassazione 7 Maggio 1962 n° 1115). Per
quanto riguarda 1'imposta di registro, va detto che il contratto si perfeziona
con il consenso delle parti, (cedente e cessionario), essendo ininfluente la
volontà del debitore e si conclude con laccettazione del cessionario
(Cassazione del 14 Giugno 1952 n° 1712), nè la notifica al debitore è una
manifestazione di volontà ma un atto meramente conoscitivo (art. 1264). Nemmeno
la consegna dei documenti rappresentativi del credito è necessaria atteso che
essi sono parte riguardante 1'esecuzione del contratto (Cassazione Sezione 1°
del 26 luglio 1966 n°2072). La
data certa, può essere concretizzata attraverso la "datazione
postale" (cassazione del 19 Giugno 1973 n°1808, del 17 Ottobre "968
n°3339, del 14 Ottobre 1961 n° 2139). Latto
di riequilibrio del bilancio, e la volontà della cessione si può perfezionare
in due modi: -
Contratto vero e proprio -
Scambio di lettere commerciali con data certa. Nella
prima ipotesi la registrazione va fatta in termine fisso (20g) Nella
seconda per la registrazione vale la regola del "caso d'uso, ciò come è
noto scatta solo se gli atti devono essere fatti valere in sede giudiziaria
(Art. 1 lettera 'a' tariffa seconda che richiama 1'art. 2 della tariffa prima
R.M. n°30019 del 27 gennaio 1975, vedi anche art. 1° lettera 'a' della seconda
parte della tariffa allegato 'A' del DPR 26 Ottobre 1972 n° 634 La
normativa in vigore ha mantenuto il testo della disposizione preesistente ,
come sopra, ha equiparato tutte le cessioni di credito, non solo quella alle
banche. Quindi
applica 1'imposta allo 0,50% del valore nominale del credito (prima era 3%),
indipendentemente dalla sua formazione. Va
detto che eventuali registrazioni in caso d'uso delle cessioni ante 1° Luglio
1986, scontano anch'esse 1'imposta dello 0,50%. Per
quanto riguarda 1'imposta sul valore aggiunto la materia è fuori del campo di
applicazione (Art.2 Terzo comma del DPR 633 del 26 Ottobre 1972, anche dopo le
modifiche apportate del DPR 687 del 27 Dicembre 1974). Infatti
si legge... non sono
considerate cessioni di beni i crediti il danaro ecc. Per
quanto riguarda 1'imposta di bollo i contratti relativi vanno a scontare
1'imposta normale (lire 20.000) che può essere foglio bollato, marca da bollo,
o in modo virtuale, al momento della registrazione. La
cessione fatta per corrispondenza, o scambio di lettere commerciali sconta
1'imposta di bollo, dovuta per la corrispondenza, bollo lire 500 se contengono
quetanze superiori a lire 50.000 di valore. LINTERLOCUTORE - IL
CESSIONARIO Particolare
attenzione va posta nella scelta dell'interlocutore cessionario del credito. A
parte il fatto che bisogna che sia abilitato dalla P.S. alla gestione del
credito, occorre essere attenti, onde evitare di correre rischi inutili,
infatti la cessione, ritenuta simulata, è molto più dannosa del tenere in
bilancio crediti decotti, inutili, fasulli, anche se ciò determina un bilancio
c.d. annacquato. Questi
deve essere innanzi tutto un soggetto di imposta, in modo che nella rara ed improbabile
ipotesi cha si recuperasse il credito ceduto dedotto il prezzo vile pagato,
pagherà limposta sulla sopravvenienza attiva per la differenza. Inoltre
non si deve avere nessun rapporto, commerciale, economico o di cointeressanza
con i1 cedente, atteso che i1 prezzo vi1e in sede di accertamento potrebbe
essere scambiato per cessione a titolo di liberalità e quindi non deducibile,
il corrispettivo commissionale pagato e fatturato sarà senz'altro considerato
operazione inesistente" con tutto quel che segue, anche sotto 1'aspetto
penale (vedi legge 429, c.d. "manette agli evasori"). Inoltre
il cessionario di solito una società deve avere, quale scopo oggetto e finalità
sociale, regolarmente omologato la trattazione di prodotti finanziari, quale é
ovviamente considerato il "credito, equiparato al denaro ed alle
monete"; ciò per cui deve essere in possesso delle licenze ed
autorizzazioni previste dalla legge; banca, società finanziaria, ecc. o
licenza, per la gestione dei crediti (recuperi, cessioni, ecc.) Per i
crediti esteri, occorre il riconoscimento del Ministero del Commercio con
1'Estero (MINCOMES), e dellU.I.C. (Ufficio Italiano Cambi) trattandosi di
operazioni verso 1'estero, perchè a valle della cessione, ci potrebbe essere
lesportazione di valuta italiana. PROCEDURA La procedura, come si è detto innanzi può essere di due tipi: -
quella contrattuale vera e propria. -
quella mediante scambio di corrispondenza. entrambe
hanno la finalità di dare data certa all'operazione tanto da farla ricadere con
certezza, nell'esercizio considerato e quindi dare certezza all'operazione, per
tutti i risvolti fiscali della stessa. Sotto
1'aspetto ragioneristico e civilistico le registrazioni nelle scritture delle
due parti, equivalgono a dare la voluta certezza. Nel
primo caso (contratto) si stende un regolare contratto in bollo, nel quale una
parte dichiarando il credito certo genuino, ma inesigibile, lo cede all'altra
parte che lo accetta per il prezzo convenuto.[7] Non
devono essere apposte condizioni sospensive o condizioni anche pattizie a
parte, e farne riferimento, deve essere usata una forma stringata,
semplicemente, usando i temini cessione e Pro-Soluto. I
titoli possono essere allegati o consegnati successivamente ma ciò non implica
nullità o annullabilità del contratto. [8] Nella
seconda ipotesi, mediante la spedizione di una lettera senza busta, in modo
tale che i1 bollo postale sia apposto sulla stessa lettera, con la quale il
cedente offre al cessionario il credito, indicando il prezzo della cessione e
1'impegno a definire le prestazioni legali eventualmente già avviate. La
controparte risponde con un'altra lettera fatta nello stesso modo, nella quale,
perfezionando 1'operazione accetta il credito al suo valore nominale, (ivi
compresi gli interessi maturati e le spese anche legali sostenute ad esso
inerenti ecc.) ma lo paga allegando un assegno circolare, del valore pari al
prezzo vile (1.000 lire) della cessione. (1'operazione a questo punto è compiuta). I1
cedente rimetterà i titoli rappresentativi del credito, in originale, e le
fotocopie dei titoli sottostanti, (fatture, bolle, note di addebito ecc.). E
opportuno chiedere al cessionario il patto di non retrocessione nei confronti
del cedente, onde evitare discutibili e spiacevoli sorprese. Successivamente
il cessionario provvederà a notificare al debitore 1'avvenuta cessione perchè
legalmente ne ha 1'interesse, cosa che ha perso il cedente, spogliandosi del
credito. COMMISSIONE DELLA PRESTAZIONE La
prestazione del cessionario, ovviamente è a titolo oneroso, quindi è richiesto
un corrispettivo per 1'operazione. Essa
è giustificata dal fatto che il cedente sollecitato direttamente all'esecuzìone
dell'operazione (qualunque sia il leggittimo motivo) comunque ne farà trarre un
vantaggio diretto o indiretto che sia. I1
compenso richiesto è quasi strettamente commisurato al vantaggio, di norma il
compenso è pari al 6% dell'importo del valore nominale dei crediti o del
credito da cedere, oppure in altri casi il 10% delle imposte risparmiate, il
vantaggio varia a seconda del tipo di tassazione del soggetto cedente. Particolare
attenzione va data alla fatturazione che la società cessionaria rilascerà,
infatti, bisogna evitare tutte quelle formule che riconducono il pagamento a
"consulenza" oppure a prestazioni di servizi connesse alla
valutazione o gestione del credito o cose simili, meglio chiamare le cose con
il loro nome, quindi il corrispettivo pagato deve essere chiaramente indicato
in fattura per loperazione di cessione di credito inesigibile. In
caso contrario se non direttamente connessa alla operazione, o poco chiara,
offre sicuramente il fianco alla sua annullabilità, e quindi alla fattispece di
operazione inesistente. La
formula di fatturazione usata è del tipo (carta
intestata della
società acquirente) NOI Spett/le
ditta (società
cedente) VOI corrispettivo per la
prestazione di servizi inerente alla
cessione del/i credito/i
inesigibili ma
indicare
i nomi dei debitori ceduti, sul
totale comprensivo di spese calcolare il 6% .........£ 1.204.152 Iva
20%
....................£ ___ 240.830_ Totale
della fattura ....................£ 1.444.982 REGISTRAZIONI CONTABILI Nelle
scritture del cedente la cessione dei crediti va registrata con la data della
accettazione della cessione stessa, da parte del cessionario. 1°
Registrazione _____data_____ PERDITA SU CREDITO A Cliente XY
£ __________- Per la cessione Pro-Soluto Del credito di lire ______ (Indicare limporto del credito Al suo valore nominale) ___d/d___ Ripetere questa scrittura per ogni cliente o credito ceduto. 2°
Registrazione ___d/d___ Cassa o Banca A
perdita su credito £
__1.000___- Importo del ricavato Dalla cessione Pro-Soluto. 3°
Registrazione ___d/d___ Fondo Sval.Crediti A
perdita su credito £ _________- Rettifica del fondo Ove esistente, per i crediti ceduti 4°
Registrazione ___d/d___ perdite e profitti A perdita su credito £ _________- Costi Giroconto del saldo. ___________#@#___________ Perdite e profitti (costi). (spese varie) £
(imponibile) Iva C/acquisti £
(iva relativa) A Cassa o Banca Totale pagato Per pagamento prestazione cessione crediti inesigibili. PRECLUSIONI Non ci rendiamo cessionari di crediti provenienti dal gioco o
dalle lotterie, dalle corse o lotte degli animali, o dallusura, per il
riciclaggio, per vendite non strettamente inerenti lattività principale
dellazienda cedente, e comunque mai per la vendita delle armi, per la cessione
degli animali vivi, per le opere darte; O edili dichiarate in contrasto con
lambiente. Laccettazione definitiva di acquisto deve seguire la fase
istruttoria, attraverso la divisione SH Investigazioni della ®Incista SpA CONCLUSIONE Riteniamo di aver dato
un utile contributo alloperazione che la nostra società è abituata a fare,
avendone titolo, qualità operativa, ed esperienza acquisita nella problematica,
siamo disponibili a dare ogni delucidazione ed aiuto perchè essa sia
ineccepibile e completa, quali ad esempio le verbalizzazioni di consiglio e di
assemblea a seconda dei poteri dell'organo di amministrazione, fornendo altresì
tutta la modulistica ed i testi necessari. ®Incista
SpA lAmministratore Unico [1] Tale da raggiungere un risultato effettivamente corretto, che non dia successive sorprese. [2] Valutando lo stesso secondo il presumibile valore di realizzo secondo le conoscenze, ed i tentativi di recupero già eseguiti. [3] Solo attraverso la sua cessione Pro-Soluto. [4] Ovviamente questa compensazione fiscale del credito inesigibile è indubbiamente insufficiente. [5] Unico sistema accettato dal fisco per consentire lepurazione tutale dei cre3diti inesigibili dal bilancio. [6] Per i fallimenti, inutile dilungarsi sulle lingaggini a tutti note. [7] Anche se vile nel nostro caso lire Mille.
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