Quando non è possibile il recupero dei crediti perchè inesigibili, si può passare alla cessione crediti pro soluto, a prezzo vile.

Lo studio si concentra sulla Cessione dei crediti inesigibili la conseguente fiscalità, l’amministrazione contabile; non da ultima la deducibilità fiscale, la necessità per il rating dell’impresa, ed i vantaggi per l’imprenditore.

In questa breve guida Incista SpA vuole approfondire l’argomento. Sintetizzato nella procedura proposta.


La struttura del testo che segue appare ben organizzata e l’argomento trattato è approfondito con dettagli specifici.

Si ritiene utile per tutti i lettori, interessati al tema del recupero o della cessione dei crediti inesigibili, per approfondire l’argomento di:

.1 rintracciare i propri debitori;

.2 reperire legali esperti che si occupano di recupero crediti;

.3 sfiduciati dalle solite agenzie di recupero crediti;

.4 mediare il loro credito o debito;

.5 delegare la gestione del rischio su credito;

.6 gestire piccole somme a credito da recuperare;

.7 recupero crediti pignoramento;

.8 recupero crediti esecuzione;

.9 recupero crediti crisi d’impresa;

.10 recupero crediti esdebitazione;

.11 recupero stragiudiziale;

.12 cessione pro soluto.

Alcuni punti da considerare:

Nella redazione del testo abbiamo utilizzato :

  • Un linguaggio accessibile per un pubblico più ampio, senza intaccare la precisione tecnica dove possibile.
  • Link diretti a risorse esterne ciò è stato utile per approfondimenti, ma assicurandoci che siano, attuali e pertinenti.
  • Aggiornamenti legislativi o interpretazioni recenti, se ci sono novità sull’argomento, siamo sempre attenti ad aggiornare il testo proposto.
  • Riferimenti normativi o giurisprudenziali sono stati verificati per garantire che siano aggiornati alla data di pubblicazione.
  • Pensiamo di inserire esempi pratici che illustrino la procedura di recupero e cessione crediti inesigibili, facilitando la comprensione anche ai non addetti ai lavori, ma imprenditori responsabili della propria piccola azienda.
  • Infine, abbiamo controllato la correttezza delle informazioni e delle citazioni normative per assicurare l’accuratezza generale del contenuto.
  • Manteniamo un controllo periodico sull’aggiornamento dei contenuti normativi e fiscali trattati, per mantenere la guida sempre attuale e affidabile.

INDICE:


Problematica generale;

Normativa Civile;

Normativa Fiscale;

Interlocutore Cessionario;

Procedura;

Registrazioni Contabili;

Preclusione;

Conclusione.


Studio: Cessione Crediti Inesigibili

PROBLEMATICA GENERALE

L’attuale economia e gli scambi commerciali sono fondati in modo quasi esclusivo sul pagamento dilazionato e comunque in assenza di contante, i crediti che ne derivano, cagionano una problematica tanto più difficile quanto meno sono incisive le azioni legali e le leggi atte a costringere il debitore ad adempiere.

Ciò per cui i crediti non onorati, aggravano la conduzione imprenditoriale costringendo le imprese ad una vera e propria seconda gestione, con ovvie implicazioni di tipo civile e fiscale.

A ciò va aggiunto che il bilancio ormai è soggetto a molteplici valutazioni dalle banche al fisco, dai nuovi fornitori ai clienti più attenti nelle gare di appalto oppure per valutare una mediazione sia civile che fiscale.

Dispendi di energie e di altro denaro.

Quando peggio ancora, i crediti inesigibili, concorrono a concretizzare un bilancio annacquato o non trasparente, la circostanza in caso di bancarotta può rendere fraudolenta la ex procedura concorsuale, trasmigrata nel nuovo codice della crisi d’impresa, prevede gravi responsabilità patrimoniali e penali, per amministratori e sindaci delle società che hanno sopra valutato i crediti iscritti in bilancio.

I crediti in genere rientrano tra i c.d. “beni fungibili” infatti possono essere oggetto di autonomo trattamento, vendita, cessione, scambio, ecc. Tutte queste sono manifestazioni di volontà produttrici di effetti civili e fiscali, vantaggi e/o svantaggi per l’impresa.

In generale, però essi, per essere movimentati devono essere sollecitati da un interesse, da parte dell’imprenditore, interesse che tanto è maggiore, quanto è immediato il vantaggio diretto o indiretto che ne deriva all’impresa.

Comunque ci deve essere una sollecitazione, verso un risultato positivo, quindi produttore di utilità.

La rapida connessione di fatti economici, generano vantaggio solo quando sono genuini e puri, sia sotto l’aspetto civile che fiscale, evitando nella maniera più assoluta che eventuali carenze procedurali o di forma possano produrre nel tempo risvolti sanzionatori anche penali.

L’imprenditore deve essere particolarmente attento su questo terreno che per sua varietà non gli è congeniale.

Egli non sempre si muove con la opportuna agilità tra i prodotti di tipo finanziario, per:

  • l’applicazione delle relative normative;
  • la corretta procedura da seguire;[1]
  • la scelta dell’interlocutore;

L’analisi che qui ci occupa riguarda i vantaggi anche di tipo fiscale derivanti dalla cessione di crediti, dubbi, inesigibili e comunque irrimediabilmente perduti.

Sotto l’aspetto della dottrina ragionieristica, occorre formalizzare una vera e propria insussistenza di attivo, perché essa possa essere attratta interamente al conto economico e:

  • Riequilibrare la valutazione del conto “Crediti V/Clienti”[2]
  • Incidere sul risultato di esercizio, il reddito dell’imopresa ed imponibile fiscale.

Studio: Cessione Crediti Inesigibili

NORMATIVA CIVILE

Il credito é un prodotto di tipo finanziario, la sua gestione è una attività come si è detto innanzi con qualità fungibili, quindi il credito può essere trattato autonomamente per la sua cessione e la trasformazione a vantaggio dell’impresa.

Molteplici forme può assumere la trattazione indiretta dei crediti, tanto che i titoli rappresentativi dello stesso, sono normalmente oggetto di cessione, (mediante girata) o anche di azioni giudiziarie (attività stragiudiziale, pignoramento, esecuzioni giudiziarie, ecc.)

Nella fattispecie ci interessa, la trattazione della cessione.

Tale istituto giuridico é regolato dagli artt. 1260 e seguenti del Codice Civile, il quale testualmente recita:

“Il creditore può trasferire a titolo oneroso, o gratuito il suo credito anche senza il consenso del debitore”

Inoltre, i crediti anche se irrecuperabili vanno esposti nell’attivo del bilancio secondo il Codice Civile (art.2425 punto sei) e devono essere valutati prudenzialmente secondo il loro presumibile valore di realizzo.

Va detto immediatamente che il valore del credito può variare, anche discostandosi dal suo valore facciale, tant’è che può essere ceduto anche a; titolo gratuito, oppure a prezzo di Codice Civile, per dare l’onerosità alla cessione, da valutarsi rispetto alla sua probabilità di recupero.

Anche un solo ‘euro’ rappresenta quell’onerosità che rende valida la cessione e la deducibilità fiscale.

Va inoltre precisato che la cessione gratuita o la cessione infragruppo, si avvicina pericolosamente alla liberalità, la quale sicuramente non è fiscalmente deducibile.

Per cui sarebbe facile per l’imprenditore, poter fare una riduzione dei valori proprio di quei crediti, che i fatti e le circostanze li classificano tra quelli di difficile realizzo o proprio perduti, se non intervenisse la norma fiscale, che pretende la prova della perdita.

In questo contesto interviene la società Incista SpA con il suo servizio di cessione crediti pro Soluto. (dal 1982)

L’incontro di queste due volontà, cedente e cessionario, suffragate da contratto a data certa, attraverso la nostra procedura che si avvia a richiesta dell’imprenditore cedente interessato.

Prova e manifesta dimostrazione, in modo certo e definitivo[3] che la cessione è fiscalmente valida.

Rientra nella fattispecie prevista dall’Art. 1260 e segg. del Codice Civile.

La cessione dei crediti a seconda del contenuto del contratto può essere definitiva “pro Soluto”, o soggetta a condizioni, “pro Solvendo” (Art 1353 Codice Civile).

La cessione definitiva é quella che interessa, atteso che concreta lo spoglio totale, irrevocabile ed irreversibile del bene finanziario (credito), meglio conosciuta come cessione “pro Soluto“. Di conseguenza la totale completa ed inappuntabile deducibilità dall’utile da tassare.

La cessione soggetta a condizione; Qualunque sia la condizione sospensiva, non genera ovviamente lo spoglio totale, ma riguarda la previsione codicistica del “pro Solvendo”. Tale cessione non è fiscalmente rilevabile, ai fini della deduzione dal reddito e quindi non interessa questa trattazione.


Studio: Cessione Crediti Inesigibili

NORMATIVA FISCALE

Considerato che L’operazione, viene posta in essere per valutare nella maniera più trasparente possibile il bilancio. Per dare la dimostrazione a chi dovesse giudicare l’operato degli amministratori di ciscuna società; Di trovarsi a cospetto di un bilancio redatto con lo spirito del “buon padre di Famiglia”. Così come contemplato dal nostro Codice Civile.

Le norme civili, fiscali e penali sono molto intransigenti in presenza di bilanci “annacquati”.

Quelli contenenti la voce crediti verso clienti i quali in larga misura non sono esigibili. Quindi verso quei bilanci che si possono considerare, FALSI.

Peggio ancora quando possibile dimostrare, che l’irrecuperabilità del credito, era nota all’amministratore oppure ai soci. 

Una volta riequilibrato il bilancio per godere del ritorno d’imposte dirette pagate in eccesso, occorre prestare particolare attenzione alla formalizzazione dell’atto di cessione ed alla sua finalizzazione.

L’inquadramento fiscale della “perdita su crediti” per i soggetti Irpef e per quelli Ires è contenuto nel Testo Unico della Imposte sui Redditi come  riportato dalla Circolare del 01/08/2013 n. 26 – Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa, scaturita dalla giurisprudenza sugli Artt. 56,57,66, e 74 del DPR 597, Irpef le connessioni ai fini Irap ed Ires, per gli opportuni rimandi. Artt.66 e 71 del nuovo T.U.I.R.. Succ. Mod. ed Integrazioni. 

Il fisco in estrema sintesi consente tre strade per la deducibilità delle perdite su crediti:
  • La prima, più applicata è quella della creazione del c.d. fondo svalutazione crediti, attraverso il quale è consentito addebitare al conto profitti e perdite annualmente una certa percentuale (max 0,5%) fino al raggiungimento del 5% di tutti i crediti (art 66) (dal O1 Gennaio 1988 art.7l.)[4]
  • La seconda, quella che sta diventando per così dire attuale; È la cessione a prezzo vile del credito irrecuperabile, o in parte recuperabile in epoca tale che la perdita di potere di acquisto lo renda peggio che perduto, quale risulta da prove documentate (R.M. 9/124 del 06 agosto 1976).[5]
  • La terza che scoraggia per costi e tempi qualsiasi creditore è la chiusura della procedura concorsuale.[6]

La correttezza fiscale dell’operazione purché avvenga lo spoglio totale della titolarità del credito cessione pro Soluto. Trova conferma nella risoluzione ministeriale n°9/634,13 marzo 1982 succ. mod. ed intergazioni. Costantemente utilizzata alla base della consolidata giurisprudenza.

In sostanza il credito deve essere “in pectore” inutilizzabile, o produttore di spese e costi (legali, interessi, ecc.) altrimenti si incorre nella c.d. simulazione (art.1414 e 1417 del codice civile) che; Se invocata dal fisco, in sede di accertamento, porrebbe nel nulla l’operazione. (Salvo esito contenzioso)

Quindi occorre una cessione “pro-Soluto” a titolo oneroso anche se a prezzo vile, ad un opportuno interlocutore (vale a dire autorizzato dalla competente Autorità quale agenzia pubblica di affari secondo il TULPS come la Incista SpA)

La perdita derivate dal credito ceduto deve tener conto di quanto è stato già accantonato al fondo svalutazione crediti (ove sia presente tale fondo) e quindi per la sua deducibilità si tiene conto solo della differenza.

Infatti l’importo del fondo che è già stato spesato al conto perdite e profitti, e si realizzerebbe una duplicazione contabile, fiscalmente non corretta.

In pratica va detto che si deve realizzare una ipotesi tale da fare una scelta di convenienza per l’impresa, quindi essa (la cessione) deve pervenire al maggior risultato economico (R.M.9/517 del 6 Settembre 1980, alla lettera ‘c’), nonché deve avere i presupposti della inevitabilità della involontarietà e della inerenza, (R.M. 9/1116 del 1° Settembre 1980, vedi anche decisione della commissione centrale n°51160 del 17 Maggio 1962; la Cassazione 7 Maggio 1962 n° 1115).

Per quanto riguarda l’imposta di registro, va detto che il contratto si perfeziona con il consenso delle parti, (cedente e cessionario), essendo ininfluente la volontà del debitore e si conclude con l’accettazione del cessionario (Cassazione del 14 Giugno 1952 n° 1712). La notifica della cessione al debitore ceduto è una manifestazione di volontà. Un atto meramente conoscitivo ex art. 1264 Codice Civile.

La consegna dei documenti rappresentativi del credito è necessaria atteso che essi sono parte riguardante l’esecuzione del contratto (Cassazione Sezione 1° del 26 luglio 1966 n°2072).

La data certa, può essere concretizzata attraverso la “datazione postale” (cassazione del 19 Giugno 1973 n°1808, del 17 Ottobre “968 n°3339, del 14 Ottobre 1961 n° 2139). Così come sostituibile dalla posta elettronica certificata “PEC”.

Tuttavia siffatto riconoscimento di principio per la validità fiscale della pec ci si è rifatti al percorso fiscale che la pec ha subito che non ha comportato l’equiparazione tout court dell’invio della pec alla rituale notifica della raccomandata valida agli effetti di legge civile e fiscale.

Affinché la pec potesse rivestire valore di notifica sono stati necessari interventi normativi ad hoc atti a definire protocolli procedurali e specifiche tecniche.

Partendo dal DPR n. 68/2005 (noto anche come CAD – Codice Amministrazione Digitale) il quale ha riconosciuto la pec come mezzo di trasmissione valido agli effetti di legge, Art. 4 CAD; la casella pec può essere utilizzata per eseguire comunicazioni aventi genericamente valore legale solo qualora sussista il consenso del titolare della casella medesima. Inoltre L’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (attuativo della delega fiscale contenuta nella L. 23/2014) ha modificato l’art. 26 del DPR 29/09/1973, n. 600, consentendo la notifica delle cartelle esattoriali e degli atti successivi (quali i pignoramenti) mediante la posta elettronica certificata. In forza della norma testé citata, dal 1° giugno 2016 la notifica di qualsiasi atto della riscossione destinato ad imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi può essere eseguita esclusivamente a mezzo pec.

Con il successivo art. 7 ter del decreto fiscale n. 193/2016 (Definizione agevolata delle cartelle esattoriali) il legislatore è poi intervenuto sull’articolo 60 del DPR 600/1973 che disciplina le modalità di notifica degli avvisi e degli altri atti che devono essere notificati al contribuente risolvendo i dubbi e le incertezze sorti in ordine alla validità della notifica pec degli atti tributari diversi da quelli esecutivi precettivi già oggetto dell’intervento legislativo ad hoc testé citato.

L’atto di riequilibrio del bilancio, e la volontà della cessione pro Soluto si può perfezionare in due modi:

  • Contratto vero e proprio; Registrato. (Che non viene preso in considerazione in quanto la cessione è già soggetta ad IVA attraverso il pagamento della commissione alla cessionaria);
  • Scambio di lettere commerciali anche via pec, con data certa. E fattura del servizio dal parte della cessionaria.

In entrambe i casi il pagamento della prestazione avverrà in maniera tracciata. Nella prima ipotesi la registrazione va fatta in termine fisso (20g).

Nella seconda per la registrazione vale la regola del “caso d’uso“, ciò come è noto scatta solo se gli atti devono essere fatti valere in sede giudiziaria (Art. 1 lettera ‘a’ tariffa seconda che richiama 1’art. 2 della tariffa prima R.M. n°30019 del 27 gennaio 1975, vedi anche art. 1° lettera ‘a’ della seconda parte della tariffa allegato ‘A’ del DPR 26 Ottobre 1972 n° 634.

La normativa in vigore ha mantenuto il testo della disposizione preesistente, come sopra indicato, ha equiparato tutte le cessioni di credito, non solo quella alle banche.

Quindi applica l’imposta allo 0,50% del valore nominale del credito (prima era 3%), indipendentemente dalla sua formazione.

Per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto (IVA) la materia è fuori del campo di applicazione (Art.2 Terzo comma del DPR 633 del 26 Ottobre 1972, anche dopo le modifiche apportate del DPR 687 del 27 Dicembre 1974).

Infatti si legge… “non sono considerate cessioni di beni i crediti il danaro ecc.

Per quanto riguarda l’imposta di bollo i contratti relativi scontano l’imposta normale che può essere foglio bollato con marca da bollo temporale o in modo virtuale, al momento della registrazione.

La cessione digitale viene concretata attraverso la firma del file PM7 e non PDF, dotato di bollo virtuale.

La cessione fatta per corrispondenza, o scambio di lettere commerciali sconta L’imposta di bollo, dovuta per la corrispondenza, bollo € 2,00 se contengono quietanze superiori a € 77,47 di valore.


Studio: Cessione Crediti Inesigibili

INTERLOCUTORE CESSIONARIO

Particolare attenzione va posta nella scelta dell’interlocutore futuro cessionario del credito.

Ai fini strettamente civili bisogna che sia abilitato dalla P.S. alla gestione del credito, occorre essere attenti, onde evitare di correre rischi inutili, infatti la cessione, ritenuta simulata, è molto più dannosa dal tenere in bilancio crediti decotti, inutili, fasulli, anche se ciò come abbiamo visto determina un bilancio c.d. annacquato in alcuni casi limite anche falso.

Il cessionario deve essere innanzi tutto un soggetto di imposta, in modo che nella rara ed improbabile ipotesi che si dovesse recuperasse il credito ceduto, dedotto il prezzo vile pagato, pagherà l’imposta sulla sopravvenienza attiva per la differenza.

Inoltre con il cessionario non si deve avere nessun rapporto, commerciale, economico o di cointeressenza. Nel caso vi fosse correlazione tra cedente e cessionario, il prezzo vile riscosso in sede di accertamento potrebbe essere scambiato per cessione a titolo di liberalità e quindi non deducibile tutta la cessione.

Il corrispettivo commissionale pagato e fatturato sarà senz’altro considerato “operazione inesistente” con tutto quel che segue, anche sotto l’aspetto penale (vedi legge 429, c.d. “manette agli evasori“).

Inoltre il cessionario di solito una società deve avere, quale scopo oggetto e finalità sociale, regolarmente omologato la trattazione di prodotti finanziari, quale é ovviamente considerato il “credito, equiparato al denaro ed alle monete“; ciò per cui deve essere in possesso delle licenze ed autorizzazioni previste dalla legge; banca, società finanziaria, ecc. o licenza secondo il TULPS, per la gestione dei crediti (recuperi, cessioni, ecc.)

Per i crediti esteri, occorre il riconoscimento del Ministero del Commercio con l’Estero (MINCOMES), e dell’U.I.C. (Ufficio Italiano Cambi) trattandosi di operazioni verso l’estero, perché a valle della cessione, ci potrebbe essere l’esportazione di valuta dall’Italia.


Studio: Cessione Crediti Inesigibili

PROCEDURA

La procedura, come si è detto innanzi può essere di due tipi:

  • contrattuale vera e propria;
  • mediante scambio di corrispondenza tradizionale e documenti originali; ovvero mediante scambio di corrispondenza e documenti digitali.

Tutte le procedure hanno la finalità di dare data certa all’operazione tanto da farla ricadere con certezza, nell’esercizio considerato e quindi dare certezza all’operazione, per tutti i risvolti fiscali della stessa.

Sotto l’aspetto ragionieristico e civilistico sono sufficienti le registrazioni nelle scritture delle due parti, che equivalgono a dare la voluta certezza amministrativa.

Nel primo caso (contratto)

Si stende un regolare contratto in bollo, nel quale una parte dichiarando il credito certo, liquido ed esigibile o genuino, ma inesigibile, lo cede all’altra parte che lo accetta per il prezzo convenuto.[7]

Non devono essere apposte condizioni sospensive o condizioni anche pattizie a parte, e farne riferimento, deve essere usata una forma stringata, semplicemente, usando i termini “cessione” e “pro Soluto”.

I titoli possono essere allegati o consegnati successivamente ma ciò non implica nullità o annullabilità del contratto.[8]

Nella seconda ipotesi

Mediante la spedizione di una lettera senza busta, in modo tale che il bollo postale sia apposto sulla stessa lettera, con la quale il cedente offre al cessionario il credito, indicando il prezzo della cessione e l’impegno a definire le prestazioni legali eventualmente già avviate.

La controparte risponde con un’altra lettera fatta nello stesso modo, nella quale, perfezionando l’operazione accetta il credito al suo valore nominale, (ivi compresi gli interessi maturati e le spese anche legali sostenute ad esso inerenti ecc.).

E lo paga allegando un assegno circolare, del valore pari al prezzo della cessione quando vile (anche 1,00 €).

Il cedente rimetterà i titoli rappresentativi del credito, in originale, e le fotocopie dei titoli sottostanti, (fatture, bolle, note di addebito, spese legali, ecc.).

E’ opportuno chiedere al cessionario il patto di non retrocessione nei confronti del cedente, onde evitare discutibili e spiacevoli sorprese.

Nella terza ipotesi.

Mediante la spedizione di una pec, con la quale il cedente offre al cessionario il credito, indicando il prezzo della cessione e l’impegno a definire le prestazioni legali eventualmente già avviate.

La controparte risponde con un’altra pec fatta nello stesso modo, nella quale, perfezionando l’operazione accetta il credito al suo valore nominale, (ivi compresi gli interessi maturati e le spese anche legali sostenute ad esso inerenti ecc.).

E lo paga attraverso bonifico sepa, del valore pari al prezzo della cessione quando vile (anche 1,00 €).

Il cedente rimetterà i titoli rappresentativi del credito, in originale solo se cambiali, le copie dei titoli sottostanti, (fatture, bolle, note di addebito, spese legali, ecc.), in formato PM7 firmato digitalmente e non PDF.

L’operazione a questo punto è compiuta e formalizzata.

Successivamente il cessionario provvederà a notificare al debitore l’avvenuta cessione perché legalmente ne ha interesse, che ha perso il cedente spogliandosi del credito.


Studio: Cessione Crediti Inesigibili

COMMISSIONE DELLA PRESTAZIONE

La prestazione del cessionario, è a titolo oneroso, quindi è richiesto un corrispettivo fisso per istruire la pratica d’agenzia ed uno percentuale per l’operazione vera e propria.

Il pagamento è giustificato dal fatto che. Il cessionario sollecitato direttamente all’esecuzione dell’operazione (qualunque sia il legittimo motivo) comunque ne trarrà più di un vantaggio. Diretto o indiretto che sia.

Il compenso richiesto è quasi strettamente commisurato al vantaggio, di norma il compenso in percentuale è inversamente proporzionale al valore nominale dei crediti ceduti, oppure in altri casi il compenso è proporzionale alle imposte risparmiate, i vantaggi variano a seconda del tipo di tassazione del soggetto cedente.

Particolare attenzione va data alla fatturazione che la società cessionaria rilascerà, infatti, bisogna evitare tutte quelle formule che riconducono il pagamento a “consulenza” oppure a prestazioni di servizi connesse alla valutazione o gestione del credito o cose simili, meglio chiamare le cose con il loro nome, quindi il corrispettivo pagato deve essere chiaramente indicato in fattura per “l’operazione di cessione di credito inesigibile con la formula del pro Soluto”.

In caso contrario se non direttamente connessa alla operazione, o poco chiara, offre sicuramente il fianco alla sua annullabilità e quindi alla fattispecie di operazione inesistente.

La formula di fatturazione usata è del tipo elettronico tradizionale.


Studio: Cessione Crediti Inesigibili

REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI

Nelle scritture del cedente la cessione dei crediti va registrata con la data dell’accettazione della cessione stessa, da parte del cessionario.

 

l° Registrazione

 
 

_____data_____

 

PERDITA SU CREDITO

A

Cliente XY       € __________-

Per la cessione Pro-Soluto Del credito di € _____________

(Indicare l’importo del credito al suo valore nominale comprensivo di spese)

   
 

___d/d___

 

Ripetere la scrittura 

per ogni cliente 

o credito ceduto.

 

2° Registrazione

 
 

___d/d___

 

Cassa o Banca

perdita su credito     € __l,00-

Importo del ricavato Dalla cessione Pro-Soluto

   
 

3° Registrazione

 
 

___d/d___

 

Fondo Sval.Crediti

A

perdita su credito € _________-

Rettifica del fondo Ove esistente, tenuto conto dei crediti ceduti

   
 

4° Registrazione

 
 

___d/d___

 

perdite e profitti

A

perdita su credito € _________-

Costi Giroconto del saldo

   
 

5° Registrazione

 
 

___d/d___

 

Perdite e profitti (costi)

(spese varie)   € (imponibile)

Iva C/acquisti € (iva relativa)

A

Cassa o Banca Totale pagato

Per pagamento prestazione cessione crediti inesigibili.

 

 


 

Studio: Cessione Crediti Inesigibili

PRECLUSIONE

Non ci rendiamo cessionari di crediti provenienti dal gioco o dalle lotterie, dalle corse o lotte degli animali, o dall’usura, dal riciclaggio, per vendite non strettamente inerenti l’attività principale dell’azienda cedente, per la vendita delle armi, per la cessione degli animali vivi, per le opere d’arte, smaltimento dei rifiuti, opere edili in contrasto con l’ambiente.

L’accettazione definitiva di acquisto deve seguire la fase istruttoria, attraverso la divisione Audit interno della ®Incista SpA.

CONCLUSIONE

Riteniamo di aver dato un utile contributo all’operazione che la società Incista SpA ormai dal 1982 è abituata a fornire, avendone titolo, qualità operativa.

Oltre l’esperienza acquisita nella problematica, siamo disponibili a dare ogni delucidazione ed aiuto perché essa sia ineccepibile e completa. Quali ad esempio le verbalizzazioni di consiglio e di assemblea a seconda dei poteri dell’organo di amministrazione, fornendo altresì tutta la modulistica ed i test necessari, per gli organi di controllo.

®Incista SpA l’Amministratore Unico


[1] Tale da raggiungere un risultato effettivamente corretto, che non dia successive sorprese.

[2] Valutando lo stesso secondo il “presumibile valore di realizzo” secondo le conoscenze, ed i tentativi di recupero già eseguiti.

[3] Solo attraverso la sua cessione Pro-Soluto.

[4] Ovviamente questa compensazione fiscale del credito inesigibile è indubbiamente insufficiente.

[5] Unico sistema accettato dal fisco per consentire l’epurazione tutale dei cre3diti inesigibili dal bilancio.

[6] Per i fallimenti, inutile dilungarsi sulle lungaggini a tutti note.

[7] Anche se vile nel nostro caso un euro.

[8] E’ chiaro però che la consegna dei titoli è formalità di perfezionamento per la procedura, soprattutto per i titoli rappresentativi dei crediti pagabili al portatore