Credito bancario e investimento non sono la stessa cosa, ma possono incontrarsi in numerose situazioni.
Una banca può essere creditrice del cliente per un finanziamento. Un investitore può invece essere creditore dell'emittente di un'obbligazione. In altri casi il problema riguarda non l'emittente del titolo, ma l'intermediario che ha prestato un servizio di investimento.
Prima di esaminare la posizione bisogna individuare chi è il creditore, chi è il debitore, quale contratto regola il rapporto e quale autorità o disciplina è applicabile alla controversia.
Parte I — Credito bancario
01. Che cos'è il credito bancario
Il credito bancario nasce quando una banca o un intermediario mette a disposizione del cliente una somma di denaro, una linea di credito o altra forma di finanziamento.
Il rapporto deve essere ricostruito attraverso il contratto, le condizioni economiche, le erogazioni, gli utilizzi, i pagamenti, gli interessi e le eventuali garanzie.
02. Finanziamenti e affidamenti
Le forme tecniche possono essere diverse: prestiti, anticipazioni, aperture di credito, finanziamenti rateali, crediti di firma, leasing, factoring e altre operazioni.
Non è sufficiente conoscere il saldo richiesto dalla banca: occorre ricostruire il rapporto dal contratto originario fino all'esposizione attuale.
03. Il mutuo
Nel mutuo una somma viene consegnata con obbligo di restituzione secondo le condizioni previste dal contratto.
Nella verifica assumono rilievo: capitale erogato, durata, piano di ammortamento, tasso, rate pagate, rate scadute, eventuali modifiche e garanzie.
04. Apertura di credito
Nell'apertura di credito la banca mette a disposizione una somma utilizzabile dal cliente secondo il contratto.
La ricostruzione deve considerare affidamento concesso, utilizzi, rientri, interessi, commissioni e comunicazioni di modifica o revoca dell'affidamento.
05. Documenti del rapporto bancario
Un fascicolo bancario completo può comprendere:
- contratto originario;
- condizioni economiche;
- documenti di sintesi;
- estratti conto;
- scalari, quando rilevanti;
- piano di ammortamento;
- ricevute dei pagamenti;
- comunicazioni della banca;
- revoche o decadenze;
- atti relativi alle garanzie;
- eventuali atti di cessione del credito;
- segnalazioni e risultanze della Centrale dei Rischi.
06. La Centrale dei Rischi
La Centrale dei Rischi della Banca d'Italia è una banca dati che raccoglie informazioni sui debiti e sulle garanzie di famiglie e imprese verso il sistema bancario e finanziario.
Le informazioni sono trasmesse dagli intermediari partecipanti e consentono di ottenere una rappresentazione complessiva delle esposizioni rilevate dal sistema.
L'interessato può richiedere gratuitamente alla Banca d'Italia l'accesso ai dati registrati a proprio nome nella Centrale dei Rischi.
La presenza di una segnalazione non deve essere letta isolatamente. Occorre verificare categoria, importo, periodo, intermediario segnalante e correttezza dei dati registrati.
07. Crediti deteriorati
Nel sistema bancario alcune esposizioni vengono classificate come deteriorate sulla base della disciplina prudenziale applicabile.
Per il debitore è importante distinguere la qualificazione bancaria dell'esposizione dalla verifica civilistica dell'esistenza e dell'ammontare del credito.
La classificazione prudenziale non sostituisce la ricostruzione documentale del rapporto.
08. Cessione dei crediti bancari
I crediti bancari possono essere ceduti. Oltre alla disciplina generale della cessione del credito, esistono regole speciali applicabili a determinate operazioni.
Tra queste assumono rilievo, secondo il caso concreto, la disciplina bancaria e quella delle cartolarizzazioni.
Art. 58 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e L. 30 aprile 1999, n. 130, quando applicabili alla specifica operazione.
Prima di pagare un soggetto diverso dal creditore originario occorre quindi verificare titolo della cessione, soggetto legittimato, posizione ceduta e documentazione disponibile.
09. Garanzie del credito bancario
I finanziamenti possono essere assistiti da fideiussioni, ipoteche, pegni e altre garanzie.
La loro presenza deve essere verificata separatamente rispetto al credito principale, controllando durata, importo garantito, soggetti coinvolti e formalità eventualmente necessarie.
10. Contestazioni bancarie e ABF
Le controversie tra clienti e banche o intermediari finanziari possono, quando ne ricorrono i presupposti, essere sottoposte all'Arbitro Bancario Finanziario.
L'ABF è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie. La possibilità di utilizzarlo deve essere verificata sulla singola questione e secondo le regole vigenti.
Esposto alla Banca d'Italia, reclamo all'intermediario, ricorso all'ABF e azione giudiziaria sono strumenti diversi. Non devono essere confusi né considerati automaticamente alternativi.
Parte II — Credito da investimento
11. Investimento e credito non coincidono
Non ogni investimento attribuisce all'investitore una posizione di creditore.
L'acquisto di una partecipazione azionaria, per esempio, attribuisce una posizione diversa rispetto alla sottoscrizione di un titolo obbligazionario.
Prima di parlare di “credito da investimento” bisogna stabilire quale strumento finanziario sia stato acquistato e quali diritti esso attribuisca.
12. Obbligazioni
Nell'investimento obbligazionario l'investitore mette capitale a disposizione dell'emittente secondo le condizioni del titolo.
Devono essere verificati: valore nominale, prezzo di acquisto, cedola, scadenza, modalità di rimborso, eventuale subordinazione e condizioni dell'emissione.
13. Titoli di Stato
Anche i titoli pubblici possono attribuire diritti al pagamento di interessi e al rimborso del capitale secondo le condizioni dell'emissione.
La valutazione deve essere effettuata sulla specifica tipologia di titolo, senza assimilare automaticamente tutti gli strumenti finanziari.
14. Credito verso l'emittente
Quando lo strumento attribuisce un diritto al rimborso, occorre distinguere il rapporto con l'emittente dal rapporto con la banca o l'intermediario attraverso il quale il titolo è stato acquistato.
Un mancato rimborso dell'emittente e una contestazione sul comportamento dell'intermediario sono due questioni giuridicamente differenti.
15. Default dell'emittente
Quando l'emittente non adempie alle obbligazioni previste dal titolo, occorre verificare:
- condizioni dell'emissione;
- natura del titolo;
- grado di subordinazione;
- eventuali garanzie;
- procedura applicabile all'emittente;
- diritti riconosciuti ai portatori dei titoli;
- documentazione necessaria per insinuare o far valere il credito.
16. Il rapporto con l'intermediario
Una questione distinta riguarda il comportamento della banca o dell'intermediario che ha prestato il servizio di investimento.
Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, Testo unico della finanza, disciplina i servizi e le attività di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari.
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
17. Documenti dell'investimento
La ricostruzione di una posizione relativa a strumenti finanziari dovrebbe partire almeno da:
- contratto quadro;
- profilatura del cliente;
- ordine di acquisto;
- conferma dell'operazione;
- dossier titoli;
- rendicontazioni periodiche;
- documentazione informativa sullo strumento;
- prospetto, quando previsto;
- comunicazioni dell'intermediario;
- movimenti finanziari;
- pagamenti di cedole;
- rimborso o mancato rimborso del capitale;
- eventuali reclami già presentati.
18. Controversie finanziarie e ACF
Per determinate controversie tra investitore e intermediario opera l'Arbitro per le Controversie Finanziarie, istituito presso la Consob.
Il ricorso all'ACF è soggetto a specifiche condizioni e regole procedurali. Anche in questo caso occorre distinguere il reclamo verso l'intermediario dal diritto eventualmente vantato verso l'emittente del titolo.
1260.it non fornisce raccomandazioni di investimento, consulenza finanziaria personalizzata né indicazioni sull'acquisto o sulla vendita di strumenti finanziari.
Questa sezione ha esclusivamente finalità informativa e riguarda la ricostruzione di posizioni creditorie o di possibili controversie già esistenti.
19. Verifiche operative
In una posizione bancaria o finanziaria è opportuno identificare separatamente:
- soggetti coinvolti;
- tipo di rapporto;
- contratto applicabile;
- capitale originario;
- movimenti successivi;
- interessi e commissioni;
- garanzie;
- eventuali cessioni;
- segnalazioni in Centrale dei Rischi;
- strumenti finanziari eventualmente coinvolti;
- posizione dell'emittente;
- posizione dell'intermediario;
- reclami già presentati;
- eventuali procedimenti già avviati.
20. Errori da evitare
- confondere saldo bancario e credito giuridicamente accertato;
- esaminare solo l'ultimo estratto conto;
- confondere classificazione prudenziale e prova civilistica del credito;
- considerare ogni segnalazione in Centrale dei Rischi automaticamente illegittima;
- ignorare la cessione del credito bancario;
- confondere obbligazione e azione;
- confondere emittente e intermediario;
- attribuire all'intermediario qualsiasi perdita dell'investimento senza ricostruire il rapporto;
- non conservare contratto quadro e ordini;
- non distinguere ABF e ACF;
- utilizzare una guida informativa come sostituto dell'analisi professionale della posizione.
21. Fonti ufficiali
Normativa bancaria
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 —
Testo unico bancario.
Cessioni e cartolarizzazioni
Art. 58 TUB, quando applicabile;
L. 30 aprile 1999, n. 130.
Intermediazione finanziaria
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 —
Testo unico della finanza.
Banca d'Italia
Centrale dei Rischi,
trasparenza bancaria,
Arbitro Bancario Finanziario.
Consob
disciplina degli intermediari
e Arbitro per le Controversie Finanziarie.
Fonti ufficiali: Banca d'Italia , Consob , Normattiva .