RECUPERO CREDITI ed INESIGIBILI
Legale
Come funziona la cessione del credito pro soluto?
La cessione del credito pro soluto prevede che il cedente, colui che cede il credito, non sia più responsabile di future inadempienze. In questo modo l’ex creditore non ha più nessuna responsabilità sulla solvibilità di colui che è debitore originario.
Lo scopo della cessione è quello di liberare definitivamente il creditore dalla presunzione civile e fiscale circa la recuperabilità del credito medesimo.
Quale è la differenza tra cessione pro solvendo e cessione pro soluto?
In pratica nella cessione del credito pro soluto chi cede il credito garantisce soltanto all’acquirente l’esistenza del credito. In quella pro solvendo, invece, fa anche da garante per l’eventuale inadempimento del debitore originario: se quest’ultimo non paga, a ridare i soldi al cessionario ci penserà il cedente.
Il nostro servizio tiene conto della natura del credito “inesigibile” quindi durante l’esecuzione della procedura di cessione, ci impegnamo a non retrocedere il credito. Attraverso il divieto alla retrocessione.
Quali crediti non sono cedibili?
l’Art. 1260 del codice civile, individua i seguenti tre casi di incedibilità dei crediti:
- crediti aventi carattere strettamente personale;
- crediti per i quali la cessione è vietata dalla legge;
- crediti per i quali la cessione è esclusa su accordo delle parti prima della sua formazione.
A mente del medesimo articolo sembrano cedibili tutti i crediti purchè di natura commerciale, lecita, è importante saper scegliere il cessiomario che dovrà essere un’agenzia Pubblica di affari debitamente autorizzata dal sig. Prefetto come indicato dal TULPS.
Particolare attenzione va prestata anche alle possibili cessioni dei crediti, tra aziende appartenenti allo stesso gruppo economico. Vedi interpello AdE.
Quale forma deve avere l’atto di cessione?
L’atto può essere verbale ovvero redatto sotto forma di scrittura privata semplice, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Ai sensi dell’art. 138 c.p.i. la forma richiesta per la trascrizione è la scrittura privata autenticata o l’atto pubblico.
In tutti i casi la cessione dovrà riportare la data certa per otterene anche l’omologazione di validità per gli effetti fiscali della cessione.
Quale è la differenza tra recupero crediti stragiudiziale e giudiziale ?
Per recupero crediti stragiudiziale si intendono tutte le attività che sono finalizzate a portare il debitore a definire in via bonaria il proprio debito.
Attraverso sollecitazioni scritte e verbali, eseguite ove necessario con contatto diretto informatico, ovvero mediante visite domiciliari al debitore.
Queste attività nel tempo si sono fortemente contratte, infatti i cattivi pagatori sottoposti a recuperi stragiudiziali sono sempre più propensi a non definire i debiti ma anzi ad attaccare con denunce personali ad esempio la Tentata Estorsione, lo Stalking, la Violazione della Privacy. ecc ecc. Attività queste volte a far desistere qualisiasi creditore dal chiedere il pagamento.
Quando si parla di recupero Giudiziale invece, si intendono quelle attività svolte dagli Avvocati iscritti al relativo Albo Professionale, attraverso l’iter delle normative vigenti e sottoposte al giudizio del Tribunale competente.
L’accesso alla fase Giudizile prevede la valutazione di solvibilità del debitore atteso che le procedure quali il Decreto Ingiuntivo il successivo Precetto hanno un costo proporzionale al credito da recuperare.
Possedete un’autorizzazione speciale per svolgere l’attività ?
Chi svolge questa attività per operare in Italia ed in Europa deve essere autorizzato dal Prefetto, ai sensi dell’art. 115 del T.U.L.P.S. Nella qualità di “Agenzia Pubblica d’Affari “.
L’Agenzia Pubblica d’Affari della Incista SpA è autorizzata dal sig. Prefetto di Salerno con Licenza di P.S. ex art 115 T.U.L.P.S. – Cat. 13B/Div.ne P.A.S./2015.
Come vi ponete rispetto al trattamento dei dati che mi riguardano ed in relazione alla normativa privacy ?
La Legge 675/96 ed ancora il Decreto Legislativo 196/2003 infine il Regolamento (UE) 2016/679 hanno limitato severamente la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni personali sia del debitore che del creditore siano essi persone fisiche che giuridiche.
Tuttavia viene consentita la fornitura e la diffusione dei dati personali senza il consenso dell’interessato, nei casi in cui:
- I dati provengano da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
- I dati siano relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale ed industriale;
- adempimento di un obbligo legale;
- acquisizione di informative pre-contrattuali;
- svolgimento di attività economiche.
FAQ Frequently Asked Questions
Motivazionale
Perchè cedere un credito pro soluto ?