La scadenza rappresenta uno dei momenti centrali nella gestione del credito. Prima della scadenza il debitore può non essere ancora tenuto a eseguire la prestazione; dopo la scadenza occorre verificare se il pagamento è dovuto e quali effetti produce il ritardo.
Anche in questo caso non è sufficiente osservare soltanto la data riportata in fattura. Occorre ricostruire il titolo del rapporto, le condizioni concordate, eventuali proroghe, accordi successivi e modalità di pagamento pattuite.
01. Quando deve essere pagato un credito
Il tempo dell'adempimento è disciplinato dall'art. 1183 c.c. Se per l'adempimento è fissato un termine, la prestazione deve essere eseguita entro quel termine. Quando invece non è stabilito un termine, occorre applicare le regole previste dal Codice civile, tenendo conto anche della natura della prestazione, degli usi e delle circostanze del rapporto.
Art. 1183 c.c. — tempo dell'adempimento.
02. Termine stabilito dalle parti
Nei rapporti commerciali il termine può risultare dal contratto, dall'ordine, dalla conferma d'ordine, dalle condizioni generali o da un successivo accordo. La data indicata in fattura deve quindi essere letta insieme all'intera documentazione contrattuale.
Una fattura prevede pagamento a 60 giorni, ma prima della scadenza creditore e debitore concordano per iscritto una proroga di ulteriori 30 giorni. Per individuare la scadenza effettiva occorre considerare anche il successivo accordo.
03. Quando il termine non è stabilito
L'assenza di una data espressamente indicata non rende il credito privo di disciplina. Occorre verificare il titolo del rapporto e applicare le regole suppletive previste dall'art. 1183 c.c. Prima di considerare una posizione scaduta, devono quindi essere esaminati tutti i documenti dai quali possa risultare il termine applicabile.
04. Dove deve avvenire il pagamento
Il luogo dell'adempimento può essere determinato dal contratto, dagli usi, dalla natura della prestazione o dalle regole suppletive previste dal Codice civile.
Art. 1182 c.c. — luogo dell'adempimento.
Nei crediti pecuniari, la modalità concreta di pagamento può incidere sulla ricostruzione dell'adempimento: bonifico, assegno, Ri.Ba., compensazione o altra modalità concordata.
05. Le modalità di pagamento
È opportuno verificare se le parti abbiano stabilito termini e modalità specifiche, soprattutto quando il rapporto commerciale è continuativo.
Estratti conto, condizioni generali, ordini, conferme d'ordine e corrispondenza commerciale possono essere utili per ricostruire le condizioni effettivamente applicate.
06. Pagamento parziale
L'art. 1181 c.c. disciplina l'adempimento parziale. Il creditore può rifiutarlo anche quando la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente.
Art. 1181 c.c. — adempimento parziale.
Il pagamento parziale non chiude necessariamente il rapporto. Occorre verificare quale parte del credito sia stata soddisfatta, se il pagamento sia stato imputato a una specifica fattura e quale residuo rimanga ancora dovuto.
Prima di avviare qualsiasi attività di recupero occorre ricostruire con precisione il saldo effettivo del credito, evitando di considerare come dovute somme già pagate, compensate o oggetto di nota di credito.
07. Documenti da verificare
- contratto e condizioni generali;
- ordine e conferma d'ordine;
- fattura e relativa scadenza;
- estratto conto cliente;
- ricevute di bonifico;
- Ri.Ba. e relative risultanze;
- eventuali accordi di dilazione;
- PEC o email relative alla scadenza;
- note di credito;
- pagamenti parziali o compensazioni.
08. Cosa succede alla scadenza
Un credito può dirsi scaduto quando è decorso il termine previsto per l'adempimento. La verifica deve però considerare eventuali accordi di differimento, dilazioni, sospensioni o nuove condizioni concordate tra le parti.
Una fattura indica pagamento a 60 giorni, ma successivamente le parti concordano per iscritto un differimento di ulteriori 30 giorni. La sola data originaria della fattura non descrive più correttamente la situazione.
Alla scadenza occorre verificare se la prestazione sia stata eseguita correttamente e integralmente. Se ciò non è avvenuto si pone il problema dell'inadempimento e delle sue conseguenze.
La scadenza, tuttavia, non deve essere confusa con tutti gli effetti giuridici del mancato pagamento.
09. Scadenza, inadempimento e mora: le differenze
La scadenza individua il momento entro il quale la prestazione deve essere eseguita. L'inadempimento riguarda la mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta. La mora del debitore costituisce invece un istituto distinto, disciplinato dagli artt. 1219 e seguenti c.c., del quale devono essere verificati concretamente i presupposti.
Credito scaduto, inadempimento e mora sono concetti collegati, ma non coincidenti. Inadempimento e mora saranno approfonditi nel Capitolo 03.
10. Transazioni commerciali
Nei rapporti ai quali si applica il D.Lgs. 231/2002 opera una disciplina speciale dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
In presenza dei relativi presupposti, gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza necessità della preventiva costituzione in mora. La disciplina degli interessi sarà approfondita nel Capitolo 04.
11. Verifiche pratiche per il creditore
- titolo dal quale nasce il credito;
- termine di pagamento effettivamente applicabile;
- eventuali proroghe o dilazioni;
- pagamenti totali o parziali;
- note di credito;
- eventuali compensazioni;
- saldo effettivamente residuo;
- comunicazioni intervenute tra le parti.
12. Errori da evitare
- considerare sempre definitiva la scadenza indicata in fattura;
- non verificare accordi successivi tra le parti;
- ignorare pagamenti parziali;
- non riconciliare l'estratto conto;
- avviare il recupero su importi non aggiornati;
- non documentare eventuali proroghe concesse;
- confondere la semplice scadenza con la costituzione in mora;
- applicare automaticamente la disciplina delle transazioni commerciali a qualsiasi credito.
13. Fonti normative
Codice civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 —
disciplina dell'adempimento delle obbligazioni.
Riferimenti principali: artt. 1181, 1182 e 1183 c.c.; artt. 1218 e 1219 e seguenti c.c. per il collegamento con inadempimento e mora.
Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
Fonte ufficiale: Normattiva .