La prescrizione è uno dei primi elementi da controllare quando si esamina un credito. Non è sufficiente conoscere la data della fattura o quella dell'ultimo sollecito: occorre individuare la natura del diritto, il termine previsto dalla legge e tutti gli eventi intervenuti nel tempo.
01. Che cos'è la prescrizione
L'art. 2934 c.c. stabilisce il principio generale secondo il quale ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge, salve le eccezioni previste dall'ordinamento.
Art. 2934 c.c. — estinzione dei diritti.
Nella gestione di un credito ciò impone una ricostruzione cronologica. Il solo fatto che il credito sia documentalmente provato non risolve la questione della prescrizione.
02. Da quando decorre la prescrizione
Il termine non deve essere calcolato automaticamente dalla data di formazione del documento.
L'art. 2935 c.c. collega l'inizio della prescrizione al giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Art. 2935 c.c. — decorrenza della prescrizione.
Una fattura può essere stata emessa in una determinata data ma prevedere un pagamento successivo. Per valutare la prescrizione non è quindi corretto utilizzare automaticamente la sola data della fattura: occorre ricostruire quando il credito è divenuto concretamente esigibile.
03. La regola ordinaria dei dieci anni
L'art. 2946 c.c. stabilisce il termine ordinario di prescrizione in dieci anni, salvo i casi nei quali la legge dispone diversamente.
Art. 2946 c.c. — prescrizione ordinaria.
Non è corretto affermare in generale che tutti i crediti si prescrivono in dieci anni. Prima di applicare il termine ordinario occorre verificare che la legge non preveda un termine diverso per quello specifico diritto.
04. I termini speciali
Il Codice civile e numerose leggi speciali prevedono termini diversi da quello ordinario.
Gli artt. 2947 e seguenti c.c. disciplinano varie ipotesi di prescrizione breve. Il termine deve quindi essere individuato in funzione della natura del diritto e non semplicemente del documento utilizzato per provarlo.
Prima di calcolare una prescrizione occorre qualificare il credito: contrattuale, risarcitorio, periodico, professionale, assicurativo, societario o appartenente ad altra categoria disciplinata specificamente.
05. La sospensione della prescrizione
Sospensione e interruzione non sono la stessa cosa.
Gli artt. 2941 e 2942 c.c. individuano specifiche situazioni nelle quali il decorso della prescrizione rimane sospeso.
Durante la sospensione il tempo non decorre, ma il periodo maturato anteriormente non viene per questo cancellato.
Artt. 2941 e 2942 c.c. — sospensione della prescrizione.
06. L'interruzione della prescrizione
L'interruzione produce effetti diversi dalla sospensione. Gli artt. 2943 e seguenti c.c. disciplinano gli atti e i fatti che possono interrompere la prescrizione.
Tra le ipotesi previste dall'art. 2943 c.c. rientrano gli atti giudiziali indicati dalla norma e gli altri atti idonei a costituire in mora il debitore.
Art. 2943 c.c. — interruzione da parte del titolare.
07. Costituzione in mora e prescrizione
La costituzione in mora, già esaminata nel Capitolo 03, può assumere rilevanza anche ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Non è però prudente considerare qualsiasi comunicazione inviata al debitore automaticamente idonea a produrre tale effetto. Il contenuto dell'atto, la sua riferibilità al credito e la prova della ricezione devono essere verificati concretamente.
Conservare il testo completo dell'atto e la prova della sua trasmissione e ricezione: non soltanto una nota interna che indichi genericamente che è stato inviato un sollecito.
08. Il riconoscimento del debito
L'interruzione può derivare anche dal comportamento del debitore.
L'art. 2944 c.c. attribuisce effetto interruttivo al riconoscimento del diritto da parte del soggetto contro il quale il diritto può essere fatto valere.
Art. 2944 c.c. — interruzione per effetto di riconoscimento.
Pagamenti parziali, richieste di dilazione, piani di rientro, corrispondenza e altre dichiarazioni del debitore devono essere conservati e valutati per stabilire se contengano un riconoscimento giuridicamente rilevante.
09. Che cosa accade dopo l'interruzione
L'art. 2945 c.c. disciplina gli effetti e la durata dell'interruzione.
In linea generale, per effetto dell'interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione. La norma contiene inoltre regole specifiche per l'interruzione collegata a un procedimento giudiziario e per l'arbitrato.
Art. 2945 c.c. — effetti e durata dell'interruzione.
10. Il credito accertato con sentenza
Una particolare disciplina riguarda i diritti per i quali la legge prevede una prescrizione più breve di dieci anni quando sulla loro esistenza sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato.
L'art. 2953 c.c. disciplina gli effetti del giudicato sul termine prescrizionale.
Art. 2953 c.c. — effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi.
11. Le prescrizioni presuntive
Le prescrizioni presuntive non devono essere confuse con la prescrizione estintiva ordinaria.
Il Codice civile dedica gli artt. 2954 e seguenti a specifiche ipotesi nelle quali opera una presunzione collegata al pagamento.
Quando una posizione rientra in una di queste fattispecie, è necessario applicare la relativa disciplina e non limitarsi a calcolare il termine ordinario decennale.
12. Documenti da verificare
- contratto e successive modifiche;
- fatture e relative scadenze;
- ordini e conferme d'ordine;
- DDT e documenti di esecuzione della prestazione;
- estratti conto e partitario cliente;
- PEC e raccomandate;
- solleciti di pagamento;
- costituzioni in mora;
- prove della ricezione delle comunicazioni;
- pagamenti parziali;
- richieste di dilazione;
- piani di rientro;
- riconoscimenti del debito;
- atti giudiziari;
- provvedimenti giudiziali;
- eventuali atti arbitrali.
13. Errori da evitare
- calcolare sempre dieci anni senza qualificare il credito;
- far decorrere automaticamente il termine dalla data della fattura;
- confondere scadenza del credito e prescrizione;
- confondere sospensione e interruzione;
- considerare qualsiasi sollecito automaticamente interruttivo;
- non conservare la prova della ricezione dell'atto;
- ignorare pagamenti parziali o dichiarazioni del debitore;
- non verificare l'esistenza di termini speciali;
- confondere prescrizione estintiva e prescrizione presuntiva;
- esaminare soltanto l'ultimo documento senza ricostruire l'intera cronologia.
14. Fonti normative
Codice civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 —
Titolo V, Della prescrizione e della decadenza.
Riferimenti principali: artt. 2934, 2935, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946 e seguenti c.c.; art. 2953 c.c.; artt. 2954 e seguenti c.c.
Fonte ufficiale: Normattiva .