La scadenza del termine non esaurisce l'analisi della posizione del creditore. Se la prestazione non viene eseguita, occorre stabilire se vi sia inadempimento, se il debitore debba essere costituito in mora e quali conseguenze possano derivarne.
Inadempimento e mora sono concetti collegati, ma non coincidenti. Questa distinzione è essenziale per evitare automatismi nella gestione del credito.
01. Che cos'è l'inadempimento
L'inadempimento si verifica quando il debitore non esegue la prestazione dovuta oppure la esegue in modo inesatto.
Non rileva quindi soltanto il mancato pagamento totale. Possono assumere rilievo anche il ritardo, l'adempimento parziale, la prestazione difforme da quella pattuita o l'esecuzione non conforme agli obblighi assunti.
02. Responsabilità del debitore
L'art. 1218 c.c. stabilisce la regola generale della responsabilità per inadempimento. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, salvo che provi che l'inadempimento o il ritardo sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Art. 1218 c.c. — responsabilità del debitore.
Un'impresa deve pagare una fattura entro il 30 giugno. Alla scadenza non effettua il pagamento. Il mancato adempimento deve essere valutato alla luce del titolo contrattuale, degli eventuali accordi successivi e delle cause addotte dal debitore.
03. La prova dell'inadempimento
La gestione della prova richiede di distinguere il fatto costitutivo del credito dalle circostanze che riguardano l'adempimento o l'estinzione dell'obbligazione.
Per il creditore è quindi essenziale poter documentare titolo, importo e scadenza, mentre pagamenti, compensazioni, remissioni o altre cause estintive devono essere ricostruite sulla base della documentazione disponibile.
04. Che cos'è la mora del debitore
La mora del debitore è un istituto distinto dal semplice inadempimento. Essa presuppone la ricorrenza delle condizioni previste dalla legge e produce specifici effetti giuridici.
05. La costituzione in mora
L'art. 1219 c.c. disciplina la costituzione in mora del debitore. In via generale essa avviene mediante intimazione o richiesta effettuata per iscritto.
Art. 1219 c.c. — costituzione in mora.
Nella pratica è quindi importante conservare prova della comunicazione inviata, del suo contenuto e della data in cui è stata ricevuta dal debitore.
06. Quando non serve una preventiva richiesta
Lo stesso art. 1219 c.c. prevede casi nei quali la costituzione in mora non richiede una preventiva intimazione scritta.
Questi casi devono essere verificati con riferimento alla concreta obbligazione: non è corretto applicare automaticamente la stessa regola a ogni credito scaduto.
Prima di inviare una costituzione in mora occorre verificare se essa sia necessaria, quale sia il contenuto corretto della richiesta e quali effetti si intendano produrre.
07. L'offerta della prestazione
L'art. 1220 c.c. disciplina gli effetti dell'offerta non formale della prestazione. Il comportamento del debitore deve quindi essere considerato anche quando questi abbia concretamente offerto di eseguire quanto dovuto.
Art. 1220 c.c. — offerta non formale.
08. Gli effetti della mora
La mora produce conseguenze ulteriori rispetto al semplice ritardo. Tra queste assume rilievo la disciplina relativa al rischio dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione.
L'art. 1221 c.c. disciplina infatti gli effetti della mora sul rischio dell'impossibilità sopravvenuta.
Art. 1221 c.c. — effetti della mora sul rischio dell'impossibilità sopravvenuta.
09. Il danno da inadempimento o ritardo
L'art. 1223 c.c. stabilisce che il risarcimento del danno per inadempimento o ritardo deve comprendere la perdita subita dal creditore e il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.
Art. 1223 c.c. — risarcimento del danno.
La presenza di un inadempimento, quindi, non significa automaticamente che qualsiasi pregiudizio lamentato sia integralmente risarcibile. Occorre verificare concretamente esistenza, nesso causale e quantificazione del danno.
10. Documenti da conservare
- contratto e condizioni applicabili;
- ordine e conferma d'ordine;
- fatture e relative scadenze;
- documenti che provano l'esecuzione della prestazione;
- estratti conto;
- solleciti precedenti;
- PEC o raccomandate di costituzione in mora;
- ricevute di consegna delle comunicazioni;
- contestazioni del debitore;
- proposte di pagamento o dilazione;
- eventuali riconoscimenti del debito.
11. Verifiche operative prima di agire
Prima di procedere è opportuno verificare:
- esistenza e titolo del credito;
- esatta scadenza;
- eventuale adempimento parziale;
- contestazioni sollevate dal debitore;
- necessità o meno della costituzione in mora;
- correttezza del destinatario della comunicazione;
- prova della ricezione;
- presenza di eventuali garanzie;
- eventuali effetti sulla prescrizione, da verificare separatamente.
12. Errori da evitare
- confondere la scadenza con la mora;
- inviare richieste senza aver verificato il saldo effettivo;
- ignorare contestazioni già formulate dal debitore;
- non conservare prova della ricezione della comunicazione;
- utilizzare formule standard senza ricostruire il rapporto;
- quantificare danni non documentati;
- ritenere che ogni credito richieda necessariamente la stessa procedura;
- confondere la disciplina civilistica generale con quella speciale delle transazioni commerciali.
13. Fonti normative
Codice civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262.
Riferimenti principali: artt. 1218, 1219, 1220, 1221 e 1223 c.c.
Fonte ufficiale: Normattiva .