Un credito non è necessariamente destinato a rimanere in capo al soggetto che lo ha originariamente acquisito. L'ordinamento consente, ricorrendone i presupposti, il trasferimento del diritto dal creditore originario a un nuovo creditore.
La cessione deve però essere letta come una vicenda del credito. Non coincide con la cessione dell'intero contratto e non modifica automaticamente tutte le altre posizioni contrattuali delle parti.
01. Che cos'è la cessione del credito
La cessione del credito è il trasferimento della posizione creditoria da un soggetto a un altro. Il creditore originario trasferisce il diritto al nuovo titolare, che subentra nella posizione ceduta nei limiti previsti dal titolo e dalla legge.
Art. 1260 c.c. — cedibilità dei crediti.
02. Cedente, cessionario e debitore ceduto
Nella cessione si distinguono tre posizioni:
- cedente: il creditore che trasferisce il credito;
- cessionario: il soggetto che acquista il credito;
- debitore ceduto: il soggetto tenuto all'adempimento del credito trasferito.
Individuare correttamente questi soggetti è fondamentale quando il credito viene successivamente richiesto, amministrato o recuperato.
03. Serve il consenso del debitore?
La disciplina generale dell'art. 1260 c.c. consente al creditore di trasferire il proprio credito anche senza il consenso del debitore, salvo le eccezioni previste dalla legge o dalla natura del credito.
Questo non significa, tuttavia, che la posizione del debitore possa essere ignorata. Un problema distinto riguarda infatti il momento dal quale la cessione produce effetti nei suoi confronti.
Alfa vanta un credito verso Beta e lo cede a Gamma. Il rapporto tra Alfa e Gamma deve essere distinto dalla verifica di quando Beta possa considerare la cessione efficace nei propri confronti.
04. Crediti non liberamente cedibili
La cedibilità non è assoluta. Occorre verificare anzitutto se il credito abbia carattere strettamente personale, se esista un divieto previsto dalla legge oppure se tra le parti siano stati pattuiti limiti alla cessione.
L'esistenza di una clausola contrattuale che limita o esclude la cessione deve essere esaminata concretamente prima del trasferimento del credito.
05. I documenti che provano il credito
La cessione non riguarda soltanto l'indicazione di un importo. Il cessionario deve poter ricostruire il titolo e la documentazione sulla quale il credito si fonda.
L'art. 1262 c.c. disciplina la consegna dei documenti probatori del credito da parte del cedente.
Art. 1262 c.c. — documenti probatori del credito.
06. Gli accessori del credito
La cessione può comportare il trasferimento degli accessori collegati al credito. L'art. 1263 c.c. disciplina gli effetti della cessione rispetto a privilegi, garanzie e altri elementi accessori.
Art. 1263 c.c. — accessori del credito.
In presenza di garanzie, non è sufficiente indicare che esiste un credito ceduto: occorre verificare quali garanzie lo assistano e quali effetti la cessione produca su di esse.
07. Quando la cessione è efficace verso il debitore
L'art. 1264 c.c. disciplina l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto.
Questo passaggio è particolarmente importante nella gestione pratica del credito: occorre poter dimostrare quando e come il debitore sia venuto a conoscenza della cessione secondo le modalità rilevanti per la legge.
Art. 1264 c.c. — efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto.
08. Più cessioni dello stesso credito
Un'ulteriore situazione da considerare è quella nella quale il medesimo credito sia oggetto di più cessioni.
L'art. 1265 c.c. detta la regola per risolvere il conflitto tra più aventi causa.
Art. 1265 c.c. — efficacia della cessione rispetto ai terzi.
09. La garanzia dell'esistenza del credito
Chi acquista un credito deve distinguere l'esistenza del diritto dalla capacità del debitore di pagarlo.
L'art. 1266 c.c. disciplina la garanzia del cedente con riferimento all'esistenza del credito, secondo il titolo della cessione e le condizioni previste dalla norma.
Art. 1266 c.c. — obbligo di garanzia del cedente.
10. La garanzia della solvenza del debitore
Una questione diversa è sapere se il cedente garantisca che il debitore sia effettivamente in grado di adempiere.
L'art. 1267 c.c. disciplina la garanzia della solvenza del debitore quando questa sia stata assunta dal cedente, nei limiti previsti dalla disposizione.
Art. 1267 c.c. — garanzia della solvenza del debitore.
11. Cessione pro soluto e pro solvendo
Nella pratica commerciale vengono frequentemente utilizzate le espressioni pro soluto e pro solvendo.
Tali qualificazioni devono essere lette insieme al contratto concretamente stipulato e alla disciplina delle garanzie assunte dal cedente.
Non è quindi sufficiente il solo nome attribuito all'operazione: occorre verificare quali rischi siano effettivamente rimasti a carico del cedente.
12. Cessioni soggette a discipline speciali
Gli artt. 1260 e seguenti rappresentano la disciplina civilistica generale. Esistono tuttavia operazioni nelle quali la cessione del credito è regolata anche da disposizioni speciali.
Ciò assume particolare importanza per alcune cessioni di crediti bancari, finanziari, cartolarizzati o gestiti nell'ambito di operazioni specificamente disciplinate dalla legge.
Le cessioni di crediti bancari, i crediti deteriorati, le cartolarizzazioni e i rapporti con gli investimenti saranno trattati nello Speciale — Credito bancario e credito da investimento.
13. Verifiche operative prima di acquistare o recuperare un credito ceduto
- identità del creditore originario;
- identità del cessionario;
- titolo dal quale nasce il credito;
- contratto o atto di cessione;
- importo originario;
- pagamenti già ricevuti;
- saldo residuo;
- scadenza;
- eventuali contestazioni del debitore;
- documenti probatori del credito;
- garanzie e accessori;
- eventuali precedenti cessioni;
- efficacia della cessione verso il debitore;
- eventuale garanzia della solvenza.
14. Errori da evitare
- ritenere che la cessione coincida con la cessione del contratto;
- non verificare la reale esistenza del credito;
- acquistare un credito senza esaminarne la documentazione;
- ignorare contestazioni già formulate dal debitore;
- non verificare pagamenti intervenuti prima della cessione;
- confondere esistenza del credito e solvibilità del debitore;
- ritenere automaticamente trasferita qualsiasi garanzia senza verificarne la disciplina;
- non controllare l'efficacia della cessione nei confronti del debitore;
- applicare la disciplina generale a operazioni soggette a norme speciali.
15. Fonti normative
Codice civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 —
Libro IV, Titolo I, Capo V,
Della cessione dei crediti.
Riferimenti principali: artt. 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266 e 1267 c.c.
Fonte ufficiale: Normattiva .