Parlare genericamente di «interessi» può essere fuorviante. La loro funzione e la disciplina applicabile cambiano infatti a seconda della natura del rapporto e della ragione per la quale vengono richiesti.
Prima di effettuare un calcolo è quindi necessario individuare il capitale sul quale gli interessi devono essere determinati, la relativa decorrenza, il tasso applicabile e l'eventuale disciplina speciale prevista per quello specifico rapporto.
01. Cosa sono gli interessi
Nel sistema delle obbligazioni pecuniarie gli interessi costituiscono una prestazione accessoria rispetto all'obbligazione principale. La loro disciplina generale trova uno dei riferimenti fondamentali nell'art. 1282 del Codice civile.
Art. 1282 c.c. — interessi nelle obbligazioni pecuniarie.
Non tutti i crediti producono però interessi nello stesso modo. Occorre verificare la natura del credito e le condizioni previste dalla legge o dal rapporto contrattuale.
02. Interessi legali
Il saggio degli interessi legali è disciplinato dall'art. 1284 c.c. e può essere modificato nel tempo secondo il meccanismo previsto dalla stessa disposizione.
Per questo motivo, quando un credito attraversa più periodi, il calcolo non dovrebbe essere effettuato applicando automaticamente un unico tasso all'intera durata.
Art. 1284 c.c. — saggio degli interessi.
03. Interessi convenzionali
Le parti possono prevedere contrattualmente un tasso di interesse. In questo caso occorre verificare non soltanto la percentuale indicata, ma anche la validità della relativa pattuizione e il rispetto dei requisiti previsti dall'ordinamento.
L'art. 1284 c.c. stabilisce inoltre specifiche regole per gli interessi superiori alla misura legale.
04. Interessi moratori
Gli interessi moratori sono collegati al ritardo nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria. La disciplina generale deve essere coordinata con le regole sulla mora del debitore esaminate nel Capitolo 03.
L'art. 1224 c.c. disciplina in particolare il danno nelle obbligazioni pecuniarie e gli interessi dovuti in conseguenza della mora.
Art. 1224 c.c. — danni nelle obbligazioni pecuniarie.
05. Da quando decorrono
La corretta individuazione della decorrenza è essenziale. Non basta conoscere il tasso: occorre stabilire il giorno dal quale gli interessi sono effettivamente dovuti.
La verifica deve essere effettuata considerando la scadenza dell'obbligazione, l'eventuale costituzione in mora, la natura del credito, le pattuizioni contrattuali e l'eventuale applicazione di discipline speciali.
06. Transazioni commerciali
Per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali esiste una disciplina speciale contenuta nel D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
Prima di applicarla è necessario verificare che il rapporto rientri effettivamente nel suo ambito di applicazione. Non è quindi corretto applicare automaticamente il relativo tasso moratorio a qualsiasi credito scaduto.
D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 — lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
07. Anatocismo
Un problema distinto è quello della produzione di interessi sugli interessi già maturati.
L'art. 1283 c.c. disciplina l'anatocismo e pone specifiche condizioni alla produzione di ulteriori interessi sugli interessi scaduti.
Art. 1283 c.c. — anatocismo.
Nei rapporti bancari esistono inoltre disposizioni specifiche. La relativa disciplina sarà trattata separatamente nell'approfondimento speciale dedicato al credito bancario e da investimento.
08. Limiti e usura
La libertà delle parti nella determinazione degli interessi incontra i limiti previsti dall'ordinamento. La verifica dell'eventuale carattere usurario richiede l'applicazione della disciplina speciale e dei parametri vigenti nel periodo interessato.
Per questo motivo il confronto non dovrebbe essere effettuato utilizzando soglie riferite a periodi diversi da quello nel quale il rapporto deve essere esaminato.
09. Documenti da verificare
Per determinare correttamente gli interessi è normalmente utile ricostruire almeno:
- titolo dal quale nasce il credito;
- contratto e relative condizioni economiche;
- capitale originariamente dovuto;
- data di scadenza;
- pagamenti e acconti intervenuti;
- eventuali pattuizioni sul tasso;
- solleciti e costituzioni in mora;
- periodo per il quale vengono richiesti gli interessi;
- eventuale applicabilità di una disciplina speciale.
10. Errori da evitare
- utilizzare indistintamente interesse legale e moratorio;
- applicare un tasso senza verificarne il titolo;
- calcolare gli interessi dalla data sbagliata;
- ignorare eventuali pagamenti parziali;
- applicare automaticamente il D.Lgs. 231/2002 a qualsiasi credito;
- confondere capitale e interessi già maturati;
- applicare automaticamente interessi sugli interessi;
- utilizzare tassi o soglie riferiti a periodi diversi.
11. Fonti normative
Per questo capitolo assumono particolare rilievo:
- art. 1224 c.c.;
- artt. 1282, 1283 e 1284 c.c.;
- D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;
- disciplina speciale applicabile ai limiti dei tassi di interesse.
Testi normativi consultabili attraverso Normattiva .